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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1103. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.1103.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Incremento fondi di parte corrente per le province)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ulteriormente finanziato a favore delle province per 278 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024 e 438 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 278 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024 e 438 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede:

   a) quanto a 278 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024 e 400 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   b) quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.

ex 137.023.