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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1047. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.1047.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

  1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto europeo Repower EU e di produrre entro l'anno 2030 almeno il 45 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili». Tale fondo ha l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 e della direttiva (UE) 2019/944. Il fondo ha una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 128.034.