Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Potenziamento degli uffici di Questure e Prefetture)
1. Al fine di potenziare i servizi per l'immigrazione e rendere efficaci le procedure per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno, il personale di Questure e Prefetture è incrementato di 1.200 unità da inserire negli organici degli uffici territoriali delle rispettive amministrazioni.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.