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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.947. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.947.

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Fondo per la messa in sicurezza delle opere d'arte nelle strutture museali italiane)

  1. Al fine di garantire la messa in sicurezza, nelle strutture museali italiane, delle opere d'arte ivi custodite ed esposte, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per la tutela e la messa in sicurezza delle opere d'arte custodite nelle strutture museali, con una dotazione pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura, avvia un monitoraggio presso le strutture museali al fine di verificare le carenze in tema di sicurezza e custodia dei beni artistici ivi contenuti, stilando una lista di priorità di interventi da porre in essere.
  3. Con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura individua i criteri per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 e le modalità di intervento per la migliore tutela e messa in sicurezza delle opere d'arte custodite nei musei italiani.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, che costituiscono tetto di spesa, si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 108.030.