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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.917. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.917.

  Al comma 3, lettera a), premettere la seguente:

   0a) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 81, primo comma, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126», le parole da: «sono escluse» fino a: «legge 16 dicembre 1991, n. 398» sono soppresse.

  Conseguentemente:

   a) alla lettera a) del medesimo articolo 107, comma 3, sostituire le parole: «al 31 marzo 2023» con le seguenti: «al 30 giugno 2023»;

   b) alla lettera b) del medesimo articolo 107, comma 3, sostituire le parole: «e a 35 milioni» con le seguenti: «e a 85 milioni»;

   c) dopo il comma 6 del medesimo articolo 107, aggiungere il seguente: «6-bis. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 80 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine»;

   d) all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: «400 milioni di euro l'anno a decorre dall'anno 2023» con le seguenti: «270 milioni di euro per l'anno 2023 e 2024 e 400 milioni di euro a decorre dall'anno 2025».

ex 107.9.