Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di cui 1 milione di euro è con le seguenti: 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di cui 10 milioni di euro sono.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.