Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni euro a decorrere dall'anno 2023 al fine di consentire l'adeguamento della retribuzione dei collaboratori esperti linguistici, nell'ambito dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità e i criteri di riparto tra le università.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: di 390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.