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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.876. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.876.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 al fine di consentire l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa di studio è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: di 375 milioni di euro per l'anno 2023 e di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

ex 101.3.