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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.860. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.860.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Dotazione organica per l'insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria e riduzione del numero di alunni per classe)

  1. Al fine di rendere effettiva la diminuzione del numero di alunni per classe nelle scuole statali, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 330 è sostituito dal seguente:

   «330. L'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria è prevista per la classe quinta per l'anno scolastico 2022/2023 nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché di quelle di personale definite con il decreto di cui al comma 335, e per le classi quarte e quinte a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali definite ai sensi del comma 336-bis»;

   b) dopo il comma 336 è inserito il seguente:

   «336-bis. In deroga alle previsioni di cui ai commi 335 e 336, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 è istituito uno specifico contingente, fino a un massimo di 5.000 posti e comunque entro il limite di spesa di cui al presente comma, di docenti di educazione motoria nella scuola primaria finalizzati all'attivazione del relativo insegnamento per le classi quarte e quinte. La dotazione organica dei posti comuni dell'organico dell'autonomia e di potenziamento è conseguentemente reintegrata di un numero di posti pari a quelli utilizzati nell'anno scolastico 2022/2023 per l'introduzione nelle classi quinte dell'insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria. Per la copertura dei posti di cui al primo periodo restano ferme le operazioni già effettuate nonché le disposizioni di cui ai commi 331, 332, 334 e 337.».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 341,65 milioni di euro per l'anno 2023, 207,85 milioni di euro per l'anno 2024, di 213,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, di 207,6 milioni di euro per l'anno 2029 e di 196,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

ex 100.07.