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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.787. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.787.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Ai soli fini di integrare il trattamento economico degli specializzandi in medicina, di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e di aumentare il numero di borse di studio da attribuire annualmente ad ogni scuola di specializzazione, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2023.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, entro il limite di spesa complessivo pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

ex 97.4.