Al comma 1, dopo le parole: 20 per cento aggiungere le seguenti: per le imprese esercenti attività agricola e per le imprese esercenti l'attività agromeccanica, e pari al 40 per cento per le imprese della pesca,.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 22 milioni di euro per l'anno 2023.