Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di contribuire alla riduzione della pressione e degli accessi ai pronto soccorso ospedalieri e per la prevenzione di ricoveri impropri sono stanziati 12 milioni di euro a decorrere dal 2023, destinati all'assunzione di assistenti sociali in deroga alle facoltà assunzionali previste per l'integrazione o per l'attivazione del Servizio sociale ospedaliero a supporto delle attività del Dipartimento di emergenza. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 12 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.