stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.675. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.675.

  Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Strada Statale 275 Maglie-Santa Maria di Leuca)

  1. Per la realizzazione di lotti funzionali della nuova strada statale 275 Maglie Leuca, è autorizzata la spesa ulteriore di 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il potenziamento, riqualificazione e adeguamento del I lotto funzionale.
  2. Entro il 30 aprile 2023, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, è autorizzato l'avvio della realizzazione del primo lotto costruttivo dell'intervento.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 marzo 2023, sono individuate le modalità di erogazione e i casi di revoca delle stesse, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e al relativo riscontro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  4. Al fine di realizzare l'opera di adeguamento del II lotto funzionale della strada statale 275 Maglie Leuca è istituito un «Fondo per l'adeguamento della sede stradale dallo svincolo Montesano-Andrano fino a S. Maria di Leuca» con dotazione iniziale pari ad 170 milioni di euro per l'anno 2023.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

ex 88.05.