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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.54. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.54.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico)

  1. Ai fini di accelerare l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2016, di aggiornamento del Conto termico, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, al comma 3, le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «500 milioni di euro»;

   b) al medesimo comma 1, al comma 4, le parole: «700 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «400 milioni di euro»;

   c) all'articolo 4, comma 1, lettera c), dopo le parole: «generatori di calore a condensazione» sono aggiunte le seguenti: «e con pompe di calore»;

   d) all'articolo 7, comma 3, sopprimere le parole: «, in nessun caso,»;

   e) al medesimo articolo 7, comma 3, dopo le parole: «il 65 per cento delle spese sostenute» aggiungere le seguenti: «, fatta eccezione per la trasformazione edifici a energia quasi zero dove può arrivare al 100 per cento,»;

  2. Ai fini di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici privati, all'articolo 1, comma 37, lettera b), numero 2), capoverso 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica relative alla sostituzione o acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale con impianti a pompe di calore sono pari all'80 per cento.».

ex 8.08.