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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.511. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.511.

  ART. 72.

   Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in deroga alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito per le imprese che dichiarano di aver subito maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione nei sei mesi precedenti la richiesta della stessa, e che richiedono finanziamenti per qualsiasi finalità connessa all'attività d'impresa, ivi compreso il pagamento delle fatture per consumi energetici.
  1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

   b) al comma 2, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 830 milioni.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge di 30 milioni di euro per l'anno 2023.

ex 72.8.