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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.469. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.469.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Fondo per l'acquisto di protesi sportive per lo svolgimento di attività sportiva amatoriale)

  1. Al fine di promuovere una più ampia integrazione attraverso il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme nonché a contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, è istituito a decorrere dal 2023 presso il Ministero della salute un apposito Fondo con una dotazione annuale di 5 milioni di euro per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma nonché i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo comma.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 67.08.