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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.433. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.433.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 32 le parole: «dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

   b) al comma 1 dell'articolo 34, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al quattordicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per sei mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione per il primo mese, al 50 per cento per il secondo mese, al 40 per cento per il terzo mese e al 30 per cento per il restante periodo. Nel caso vi sia un solo genitore, l'indennità di cui al primo periodo spetta allo stesso per un periodo massimo di dodici mesi.».

  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

ex 66.11.