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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.354. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.354.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono destinate all'erogazione di un contributo economico mensile per le donne vittime di violenza, denominato reddito di libertà, così come ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega per le pari opportunità con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 63.2.