Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'eventuale opzione al sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, divenuta irrevocabile a seguito della produzione di effetti sostanziali non preclude l'accesso alla pensione anticipata di cui al presente articolo».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.