Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Deducibilità del costo di acquisto delle autovetture per imprenditori e professionisti)
1. All'articolo 164, comma 1, lettera b), numero 2), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «20 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
2. All'articolo 19-bis, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 60 milioni.