Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 320 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.