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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.153. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.153.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Imposta municipale propria nei comuni montani)

  1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 380 e seguenti della legge 24 dicembre 2012, n. 288, la quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni montani con popolazione fino a 3.000 abitanti, destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale, non è dovuta.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 21.028.