Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:
Art. 149-bis.
(Misure per il potenziamento della funzionalità e dell'organizzazione degli uffici di esecuzione penale esterna)
1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3.