stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1202. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.1202.

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Misure per il potenziamento della funzionalità e dell'organizzazione degli uffici di esecuzione penale esterna)

  1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3.

ex 149.03.