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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1197. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.1197.

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Assunzione di unità di personale di polizia penitenziaria)

  1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto alla diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanze stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° marzo 2023, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
  2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 172 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 148.07.