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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1165. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.1165.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, le parole: «popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «popolazione fino a 10.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 15.000 abitanti». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

ex 145.1.