Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:
Art. 140-bis.
(Disposizioni in materia di imposta di soggiorno)
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2021, n. 23, le parole: «5 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 euro». Per l'anno 2023 il gettito può essere destinato a finanziare le spese correnti, senza vincoli di destinazione.