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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.104. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.104.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 28:

   al comma 1, premettere il seguente:

  01. Per i soggetti di cui all'articolo articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, diversi da quelli di cui al comma 1, primo e secondo periodo, con un fatturato superiore a 5 milioni di euro nell'esercizio d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, è istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 20 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

   al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Il contributo aggiungere le seguenti: di cui al presente comma;

   al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: Il contributo aggiungere le seguenti: di cui al presente comma;

   al comma 2, dopo le parole: Il contributo di solidarietà aggiungere le seguenti: di cui al comma 1;

   al comma 3, sostituire le parole: determinato ai sensi del comma 2 con le seguenti: determinato ai sensi dei commi 01 e 2.

   sostituire l'articolo 52 con il seguente:

Art. 52.
(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

  1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo per l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, con una dotazione finanziaria pari a 6.000 milioni di euro per l'anno 2023, ai fini del riconoscimento di un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 fino a 500 euro per l'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

   il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 400 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

ex 13.9.