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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.996. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.996.

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Quota di pneumatici ricostruiti acquistati dalla pubblica amministrazione)

  1. Dopo il comma 14 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono aggiunti i seguenti:

   «14-bis. In via sperimentale per gli anni dal 2023 al 2025 ai soli i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati che raggiungano la soglia di cui al comma 14 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di almeno una coppia di pneumatici ricostruiti per ciascun veicolo, per gli anni 2023, 2024 e 2025. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di almeno una coppia di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.
   14-ter. Il credito d'imposta Irpef/Ires, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'Irap, di cui al citato decreto, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   14-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 14-bis, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.».

ex *124.05.