Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:
Art. 121-bis.
2. È istituito un Fondo di supporto all'attività delle missioni di ricerca e di soccorso in mare, con una dotazione iniziale di 11 milioni di euro per l'anno 2023.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminate dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.