Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Fondo piccoli musei)
1. All'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «2 milioni di euro annui» sono inserite le seguenti: «per gli anni dal 2020 al 2022 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
2. All'articolo 1, comma 360, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «presente legge» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.