Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Promozione della lettura e della fruizione visiva)
1. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della lettura e della fruizione visiva per coloro che sono affetti da disturbi della vista, ovvero soggetti con minorazioni visive di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 138, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 200.000 euro in favore della Biblioteca italiana per ipovedenti B.I.I. Onlus di Treviso.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3 sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399,800 milioni per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.