stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.955. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.955.

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.

  1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 dicembre 2016, n. 198 destinato alle emittenti radiotelevisive locali, alle emittenti radiofoniche viene assegnato il 30 per cento di cui il 10 per cento alle comunitarie in parti uguali fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista dal Regolamento dei relativi bandi di ammissione per le radio commerciali. Il restante 20 per cento è ripartito tra le emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la radiofonia e l'informazione.

ex 110.04.