Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
1. Il 70 per cento delle risorse allocate sul fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 dicembre 2016, n. 198, di spettanza delle radiotelevisioni locali, è destinato alle emittenti televisive operanti come Fornitori di Servizi media audiovisivi (FSMA) di cui: il 20 per cento assegnato alle comunitarie in parti uguali fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali dai relativi bandi; il restante 50 per cento è ripartito tra le emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa, con qualifiche attinenti la programmazione televisiva prevalentemente a carattere informativa.