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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.946. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.946.

  Dopo l'articolo 108, inserire il seguente:

Art. 108-bis.
(Fondo per gli interventi e le attività culturali)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per la cultura e le attività culturali, con una dotazione pari a 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro della cultura, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, sentite le regioni, sono stabilite le priorità, gli interventi da realizzare, i soggetti attuatori, tra i quali può figurare il medesimo Ministero della cultura e le modalità di ripartizione del fondo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152 della presente legge;

   b) quanto a 300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.

ex 108.029.