Dopo l'articolo 108 aggiungere il seguente:
Art. 108-bis.
(Sostegno settore dello spettacolo)
1. Il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 è incrementato di 100 milioni di euro a decorre dall'anno 2023.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023.