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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.935. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.935.

  Dopo l'articolo 108 aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.

  1. Al fine di sostenere l'attività e la continuità occupazionale delle librerie indipendenti, quali elementi indifferibili del sistema di diffusione del libro e promozione della lettura, è istituito un apposito fondo presso il Ministero della cultura, con dotazione di 30 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023, destinato a progetti di promozione, comunicazione e valorizzazione delle librerie e dei loro prodotti.
  2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3, gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.
  3. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero della cultura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: è incrementato di 400 milioni di euro, con le seguenti: è incrementato di 370 milioni di euro.

ex 108.02.