Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, all'articolo 1, comma 34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: «con dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023,» sono sostituite con le seguenti: «con dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 80 milioni di euro per il triennio 2023, 2024 e 2025».
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorre dall'anno 2023 con le seguenti: 320 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 e di 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2026.