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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.926. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.926.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per fare fronte alla crisi economica derivante dall'aumento dei costi dell'energia e incentivare l'impiego di fonti di energia rinnovabile, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese documentate relative all'acquisto e installazione di impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.

ex 107.17.