Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Utilizzo ribassi d'asta per edilizia scolastica)
1. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), possono utilizzare i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/2.