Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Misure in materia di ricerca pubblica)
1. Al fine di coadiuvare lo svolgimento delle attività scientifiche, tecnologiche e di supporto alla ricerca degli enti pubblici di ricerca relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di consolidarne i risultati finali, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni di euro per l'anno 2024, di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinati all'assunzione di ricercatori, di tecnologi e di personale tecnico e amministrativo negli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del medesimo decreto.
2. Con riferimento alle assunzioni di ricercatori e di tecnologi di cui al comma 1, le risorse di cui al presente articolo sono impiegate anche per la stabilizzazione dei contratti in essere, ivi inclusi i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante procedure selettive da effettuarsi ai sensi dell'articolo 12-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti i Ministri che esercitano la vigilanza sugli enti non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: di 385 milioni di euro per l'anno 2023, di 370 milioni di euro per l'anno 2024, di 350 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.