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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.883. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.883.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 6, capoverso «Art. 22» (Contratti di ricerca), della legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati» sono soppresse.
  3-ter. All'articolo 1, comma 297, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   «e-bis) 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 destinati alla stipula, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, di contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 250 milioni per l'anno 2023 e 240 milioni a decorrere dall'anno 2024.

ex 101.27.