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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.881. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.881.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per superare il precariato universitario e al fine di assicurare il rapido conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nel campo della ricerca scientifica, missione 4 componente 2, le università possono anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2020, n. 240, l'inquadramento a professore associato, previo esito positivo di una valutazione che comprenda anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto e fermo restando il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale. Per le finalità di cui al periodo precedente e per garantire l'accoglimento delle relative istanze da parte dei ricercatori a tempo determinato, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, che costituisce tetto di spesa. Le modalità di accesso e i criteri di ripartizione del predetto fondo da parte delle università sono disciplinate con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, e le relative risorse sono vincolate all'accoglimento delle istanze. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.

ex 101.13.