Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 177 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni a decorrere dal 2024.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno scolastico 2023/2024, è istituito il servizio di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie al fine di fornire assistenza psicologica e prevenire l'insorgere di forme di disagio e malessere psico-fisico. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di 27 milioni per l'anno 2023 e 50 milioni a partire dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al Fondo del comma 1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, con proprio decreto stabilisce il funzionamento del servizio di cui al primo periodo e la ripartizione delle predette risorse.;
b) all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 373 milioni di euro per l'anno 2023 e 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.