Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di sostenere le spese di istruzione, a decorrere dall'anno 2023, alle famiglie, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado o l'università e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici o universitari, è riconosciuto un bonus per un importo non superiore a 300 euro annui, nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro, per l'acquisto di testi scolastici o universitari, richiesti dal percorso scolastico o universitario frequentato, fino alla durata legale del corso di studi.
7-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione annua a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.