Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Incremento della dotazione del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare di cui all'articolo 6 della legge 10 novembre 2021, n. 175)
1. All'articolo 6, comma 1 della legge 10 novembre 2021, n. 175, le parole: «1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152 della presente legge.