stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.800. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.800.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Incremento della dotazione del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare di cui all'articolo 6 della legge 10 novembre 2021, n. 175)

  1. All'articolo 6, comma 1 della legge 10 novembre 2021, n. 175, le parole: «1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152 della presente legge.

ex 97.018.