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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.796. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.796.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Fondo in favore dei malati affetti da vulvodinia e neuropatia del nervo pudendo)

  1. Nelle more del riconoscimento della vulvodinia e neuropatia del nervo pudendo come malattia invalidante e del suo inserimento tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2024, i malati affetti da vulvodinia e neuropatia del nervo pudendo, diagnosticata da strutture appartenenti al Servizio sanitario nazionale pubblico, è riconosciuto un contributo massimo pari ad euro 1.000 annui, a fronte delle spese sostenute per le cure della loro patologia.
  2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la cura delle vulvodinia e neuropatia del nervo pudendo, con una dotazione pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, e 2024. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le spese ammissibili per la concessione del contributo e le modalità di erogazione da parte del Fondo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152 della presente legge.

ex 97.015.