Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Trattamento economico medici in formazione specialistica)
1. A decorrere dal 1° aprile 2023, la parte fissa del trattamento economico di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è incrementata nella misura massima annua lorda di 4.800 euro.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 108 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.