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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.79. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.79.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Credito di imposta per l'acquisto di mezzi di produzione agricola)

  1. Il credito d'imposta, di cui all'articolo 11, si applica anche alle imprese esercenti attività agricola a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti, nel primo semestre dell'anno solare 2023, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

   a) fertilizzanti

   b) fitosanitari

   c) mangimi

   d) sementi e piantine

  2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ident. 1.80.
ex 11.06.