stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.769. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.769.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Istituzione del Fondo per il finanziamento dei test NGS)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata
  3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 684, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme ripartite.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 3 delle presente legge.

ex 96.025.