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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.753. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.753.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Alla legge 10 novembre 2021, n. 175 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 6, comma 1, le parole: «a 1 milione di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «a 3 milioni di euro annui»;

   b) all'articolo 9, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Per la realizzazione degli obiettivi e degli interventi pertinenti nel settore delle malattie rare, di cui al comma 1, sono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dal 2023.»

  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 8 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 3 delle presente legge.

ex 96.12.