Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Alla legge 10 novembre 2021, n. 175 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 1, le parole: «a 1 milione di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «a 3 milioni di euro annui»;
b) all'articolo 9, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per la realizzazione degli obiettivi e degli interventi pertinenti nel settore delle malattie rare, di cui al comma 1, sono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dal 2023.»
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 8 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 3 delle presente legge.